Art. 6.
(Segreto di Stato).

      1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di

 

Pag. 15

accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.
      2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
      3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1.
      4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto, ed annotato ove possibile, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme della presente legge e sentito il CIIS, disciplina con regolamento i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività e delle cose, suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
      6. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa dopo che sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall'opposizione ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale.
      7. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre
 

Pag. 16

che il tempo di efficacia del vincolo, di cui al comma 6, superi i quindici anni, fino a raddoppiarsi, e che in casi eccezionali esso si protragga ulteriormente, quando il segreto di Stato sia ancora attuale e necessario per tutelare la sicurezza militare anche nell'ambito di accordi internazionali, la segretezza di informazioni o documenti pervenuti da altri Stati o da organizzazioni internazionali, nonché la piena operatività degli organismi di informazione per la sicurezza e la incolumità degli addetti a tali organismi o di persone che legalmente hanno operato per essi.
      8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 6 e 7 e fermo restando lo specifico potere previsto dall'articolo 1, comma 4, anche ai fini del controllo parlamentare, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.
      9. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
      10. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, né atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati.